- I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili
COS'E'?
L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Per immobili si intendono i fabbricati a qualsiasi uso destinati (abitazioni, attività) e i terreni (fabbricabili e agricoli).
RIFERIMENTI NORMATIVI
ESENZIONE ICI PRIMA CASA:
L'art.1 ai commi 1-2-3 del decreto legge n. 93 del 27/05/2008 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/92. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'art. 6, comma 3-bis, e dall'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2bis e 2 ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica.
REGOLAMENTO COMUNALE
Art. 7 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.: a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. L'anno di imposta successivo all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
Art. 8 - Pertinenze delle abitazioni principali
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.Lgs. 446/1997, le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa, nei limiti di una sola pertinenza, tra quelle classificabili nelle categorie catastali C/2 (deposito), C/6 (autorimessa) e C/7 (tettoia). La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. (omissis).Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'agevolazione verrà conteggiata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella con la rendita catastale più elevata.
CHI DEVE PAGARE?
L'imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento. Il "nudo proprietario" non è quindi soggetto all'imposta che spetta a chi gode di un diritto reale sull'immobile.
QUANDO E COME SI DEVE PAGARE?
Il versamento può essere effettuato:
-
In un'unica soluzione: entro il 16 giugno;
-
In due rate:
Acconto: entro il 16 giugno, pari al 90% dell'imposta dovuta per il primo semestre (calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno di riferimento);
Saldo: dal 1° al 16 dicembre, pari all'imposta totale dovuta per l'anno meno quanto versato in acconto.
Il versamento può essere effettuato
- sui bollettini recapitati o messi a disposizione presso gli Uffici Comunali n. conto 88735832 intestato EQUITALIA NOMOS SPA - PAVONE CANAVESE -TO-ICI
- a mezzo F24 indicando il codice comune G392
DICHIARAZIONE
Per le variazioni intervenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 il soggetto passivo è tenuto a presentare dichiarazione di variazione all'Ufficio Tributi qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti non rilevabili direttamente dall'Ente presso l'Agenzia del Territorio.
Alcuni esempi:
- diritto di abitazione del coniuge superstite
- acquisto e variazione del valore delle aree fabbricabili
- acquisto o perdita di agevolazione
- concessione di comodato d'uso gratuito
- fabbricati in leasing
- ecc......
Si invita a contattare l'Ufficio Tributi aper chiarimenti e informazioni.
SU COSA SI PAGA?
L'ICI è dovuta sui fabbricati, sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli (purché non classificati montani o collina depressa o meglio insistenti sui seguenti fogli mappali: 7-8-16-17-18).
La base imponibile è il valore degli immobili o dei terreni assoggettati all'imposta.
Nel caso dei fabbricati il valore viene determinato moltiplicando la rendita attribuita al 1° gennaio dell'anno (aumentata del 5%) per un coefficiente che cambia a seconda della destinazione d'uso del fabbricato.
- Gruppi A,C » RENDITA X 100
(alloggi, autorimesse, tettoie, ecc.)
- Categoria A/10 » RENDITA X 50
(uffici, studi privati)
- Categoria C/1 » RENDITA X 34
(negozi, botteghe)
- Categoria D » RENDITA X 50
(fabbricati artigianali e industriali, alberghi, banche, ecc.)
- Gruppo B » RENDITA X 140
(collegi, convitti, scuole, ecc.)
Solo per quelli censiti. Per quelli non censiti in catasto, posseduti interamente da Impresa classificabili nel gruppo D, viene determinato sulla base dei costi contabilizzati nel libro dei cespiti, opportunamente moltiplicati per i coefficienti di rivalutazione indicati annualmente con decreto ministeriale. Per quelli non censiti, diversi da quelli interamente posseduti da imprese classificabili nel gruppo D, viene preso come riferimento il valore dell'immobile in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto.
Nel caso di
terreni agricoli il valore viene determinato moltiplicando per 75 il reddito domenicale risultante al catasto terreni al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutato del 25%). Si tenga presente che l'Agenzia del territorio ha aggiornato i nuovi redditi relativi alle particelle oggetto di variazioni colturali...
Nuovi Redditi
Nel caso di
terreni fabbricabili il valore è quello di mercato, valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Con delibera Giunta Comunale n. 44 del 27/03/2008 sono stati individuati i nuovi valori medi di mercato con decorrenza anno di imposta 2008.
Valori aree edificabili
COME SI CALCOLA?
Valore dell'immobile moltiplicato per l'aliquota ICI deliberata dall'Ente per l'anno specifico, diviso 1000.
- ALIQUOTE PER L'ANNO 2010:
Le aliquote e le detrazioni confermate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.2010 sono invariate anche per l'anno 2010 e sono le seguenti:
-
Per tutte le categorie: 5,5 per mille.
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Fabbricati Gruppo "D" : 7 per mille.
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Terreni agricoli e aree edificabili: 5,5 per mille.
Detrazioni per abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8-A/9:
Euro 118,79 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; per quelle date in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado (genitori, figli, suoceri, generi, nuore) adibita dagli stessi ad abitazione principale ed infine quelle unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
Data Ultima Modifica: : 04/08/2010