Descrizione
Gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che votano per corrispondenza come stabilito dalla Legge 459/2001, riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio.
È fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 459 del 2001 deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione delle consultazioni elettorali e cioè entro l'08 Gennaio 2018, termine entro il quale l'opzione deve pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residente dell'elettore optante.
Gli elettori residenti all’estero, che intendono votare in Italia, dovranno far pervenire all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento d’identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro il termine suddetto.
L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Il Ministero degli Affari esteri ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo che potrà essere utilizzato per formulare l’opzione per l’esercizio del voto in Italia.
È fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 459 del 2001 deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione delle consultazioni elettorali e cioè entro l'08 Gennaio 2018, termine entro il quale l'opzione deve pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residente dell'elettore optante.
Gli elettori residenti all’estero, che intendono votare in Italia, dovranno far pervenire all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento d’identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro il termine suddetto.
L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Il Ministero degli Affari esteri ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo che potrà essere utilizzato per formulare l’opzione per l’esercizio del voto in Italia.
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/02/2020 05:14:07