Descrizione
La Regione Piemonte all'art.5, comma 3, della L.R. 38/2006 dispone a carico degli operatori in attività o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande, l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di aggiornamento professionale sui contenuti delle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza.
Per il triennio in corso 01.03.2016 - 01.03.2019 si deve tenere presente quanto segue:
- Nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente al 01.03.2016 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività entro il 31.08.2018 l’obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 01.03.2016 - 01.03.2019.
- Nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente al 01.03.2016 e di avvio dell’attività o di subingresso dell’attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l’01.09.2018 e l’01.03.2019, l’esercente avrà l’obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro il 01.03.2020, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall’01.03.2019 all’01.03.2020;
- Nel caso di conseguimento del requisito successivamente all’01.03.2016 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’01.03.2016 e l’01.03.2019, l’obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dal 01.03.2019 .
Per il triennio in corso 01.03.2016 - 01.03.2019 si deve tenere presente quanto segue:
- Nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente al 01.03.2016 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività entro il 31.08.2018 l’obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 01.03.2016 - 01.03.2019.
- Nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente al 01.03.2016 e di avvio dell’attività o di subingresso dell’attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l’01.09.2018 e l’01.03.2019, l’esercente avrà l’obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro il 01.03.2020, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall’01.03.2019 all’01.03.2020;
- Nel caso di conseguimento del requisito successivamente all’01.03.2016 e di avvio dell’attività o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’01.03.2016 e l’01.03.2019, l’obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dal 01.03.2019 .
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2019 09:56:43