Descrizione
L'art.30 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n.58 "Misure di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", prevede la concessione di agevolazioni a favore dei soggetti esercenti attività nei settori dell’artigianato, del turismo, della somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché del commercio al dettaglio, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
Sono esclusi dalle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; sono, altresì, escluse dalle agevolazioni le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
L’ attività in questione deve essere svolta con continuità, per un periodo minimo di sei mesi l’ anno solare.
Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi.
La misura del contributo e' rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello in cui e' presentata la richiesta di concessione.
I contributi sono riconosciuti a decorrere dalla data di effettivo inizio dell' attività (ampliata o riaperta) dell'esercizio, come risultante dal pertinente titolo abilitativo formalmente inoltrato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui e' chiesta l'agevolazione, il contributo e' concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
L’ agevolazione è prevista per gli ampliamenti o le riaperture intervenuti a partire dal 28.06.2019.
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare domanda al Comune dal 1° gennaio al 30 settembre per l'anno 2020.
Per gli anni successivi al 2020 il termine per la presentazione delle domande è stabilito al 28 febbraio di ogni anno utilizzando il modello in allegato.
I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.
Chiusa l’ istruttoria tesa a verificare la sussistenza del titolo, le domande di agevolazione sono trasmesse al Servizio Tributi Comunali che provvede a determinare l'importo di ciascun contributo.
Segue la liquidazione da parte dello scrivente Servizio.
Sono esclusi dalle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; sono, altresì, escluse dalle agevolazioni le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
L’ attività in questione deve essere svolta con continuità, per un periodo minimo di sei mesi l’ anno solare.
Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi.
La misura del contributo e' rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello in cui e' presentata la richiesta di concessione.
I contributi sono riconosciuti a decorrere dalla data di effettivo inizio dell' attività (ampliata o riaperta) dell'esercizio, come risultante dal pertinente titolo abilitativo formalmente inoltrato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui e' chiesta l'agevolazione, il contributo e' concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
L’ agevolazione è prevista per gli ampliamenti o le riaperture intervenuti a partire dal 28.06.2019.
I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare domanda al Comune dal 1° gennaio al 30 settembre per l'anno 2020.
Per gli anni successivi al 2020 il termine per la presentazione delle domande è stabilito al 28 febbraio di ogni anno utilizzando il modello in allegato.
I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.
Chiusa l’ istruttoria tesa a verificare la sussistenza del titolo, le domande di agevolazione sono trasmesse al Servizio Tributi Comunali che provvede a determinare l'importo di ciascun contributo.
Segue la liquidazione da parte dello scrivente Servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/03/2020 12:10:47