Prorogata la validità dei documenti di riconoscimento e identità fino al 31 agosto 2020.

Con il recente D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tra le varie disposizioni, è stata disposta (art. 104) la PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’ SINO AL 31 AGOSTO 2020. Si riporta per completezza di informazione il...
Data:

20 marzo 2020

Tempo di lettura:

2 min

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Con il recente D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tra le varie disposizioni, è stata disposta (art. 104) la PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’ SINO AL 31 AGOSTO 2020.

Si riporta per completezza di informazione il testo della disposizione:
“Art. 104
(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”

Si ricorda che in attuazione delle disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020, della Direttiva n. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e da ultimo del Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, a fronte delle nuove misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati chiusi gli sportelli dei servizi demografici.

Gli uffici sono tuttavia presidiati da personale in rotazione al fine di poter erogare prestazioni indifferibili, in particolar modo per il servizio di stato civile.

Si ricorda altresì che l’autocertificazione sostituisce i certificati e consiste in una dichiarazione sottoscritta dal cittadino relativa a stati, qualità personali e fatti. La firma non deve essere più autenticata. Solo la pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di verifica dei dati dichiarati.

Con l’autocertificazione il cittadino può sostituire i sottoelencati certificati:

• nascita (data e luogo di nascita)
• residenza
• cittadinanza
• godimento dei diritti civili e politici
• stato civile (celibe, coniugato, vedovo o stato libero)
• stato di famiglia
• esistenza in vita
• iscrizione in albi (elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni)
• appartenenza a ordini professionali
• titolo di studio
• qualifica professionale
• situazione reddituale o economica
• stato di disoccupazione
• qualità di pensionato, studente, di tutore, curatore e simili
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari
• di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento

Il Sindaco
Endro Bevolo

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Ultimo aggiornamento pagina: 20/03/2020 10:31:11

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