Presso l’Ufficio Anagrafe i cittadini comunitari e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono ricevere, su appuntamento, informazioni in merito a:
Modalità d’ingresso e soggiorno in Italia, iscrizioni anagrafiche, dichiarazione di ospitalità, riconoscimento documenti, servizi agli stranieri e sportelli presenti sul territorio
DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’
Lo straniero che entri in Italia anche per brevi periodi o per fini turistici, qualora sia proveniente da un Paese fuori dall'Unione Europea, deve dimostrare di avere la disponibilità di un alloggio ed i mezzi per provvedere al suo soggiorno.
E' obbligatorio comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la cessione, il godimento o l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso (di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione), che avvenga per un periodo superiore a un mese.
Secondo l’art. 7, D.lgs. n. 286/98 "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".
Con la dichiarazione si rappresenta la propria disponibilità ad ospitare lo straniero, garantendone con una fideiussione il soggiorno dal punto di vista economico, rappresentando eventuali legami esistenti con lo stesso, le finalità del viaggio.
La dichiarazione di ospitalità compilata dal cittadino italiano ospitante può essere consegnata in Questura accompagnata da una fotocopia dei documenti dell’ospitante e dell’ospitato oppure può essere presentata all’Ufficio Anagrafe che provvederà a trasmetterne copia in Questura.