A chi è rivolto

La dichiarazione può essere resa dalla sola madre o da entrambi i genitori. Non è previsto il prericonoscimento da parte del solo padre, in quanto è sempre necessario l’assenso materno, e in ogni caso i dichiaranti devono aver compiuto 16 anni.

Descrizione

I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.

Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita.

Come fare

Il Prericonoscimento di Nascita è un atto facoltativo.
L’atto di prericonoscimento può essere fatto durante tutta la gestazione all'ufficio di Stato Civile.

Cosa serve

Nel momento del riconoscimento occorre presentare:

 In caso di Madre nubile:
1) la presenza di chi effettua il riconoscimento o di un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento validi;
2) un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti:
  • generalità complete delle gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita);
  • mese di gravidanza;
 In caso di Madre separata legalmente:
1) la presenza di chi effettua il riconoscimento o di un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento validi;
2) un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti:
  • generalità complete delle gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita);
  • mese di gravidanza;
3) copia della separazione consensuale o giudiziale che può essere sostituita con una dichiarazione sottoscritta davanti all'impiegato addetto; questo tipo di dichiarazione può essere resa anche in caso si tratti di separazione di fatto.

Per poter effettuare il prericonoscimento occorre che dalla data dell'omologazione o dalla pronuncia della separazione giudiziale oppure dalla data della comparizione dei coniugi avanti al Giudice, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio, siano trascorsi 300 giorni, questa prassi si segue anche nei casi di separazione di fatto

I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
  • attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto;
  • i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
  • l’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento.

Cosa si ottiene

Riconoscimento dei figli.

Tempi e scadenze

La conclusione del procedimento è immediata.

Costi

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Servizi Demografici

Piazza del Municipio, 1 - Pavone Canavese

0125.51445 - 0125.51009
int. 1 Ufficio Statato Civile e Ufficio Elettorale
int. 2 Ufficio Anagrafe

servizi.generali@comune.pavone.to.it

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2023 11:59:23

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