Nel momento del riconoscimento occorre presentare:
In caso di Madre nubile:1) la presenza di chi effettua il riconoscimento o di un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento validi;
2) un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti:
- generalità complete delle gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita);
- mese di gravidanza;
In caso di Madre separata legalmente:
1) la presenza di chi effettua il riconoscimento o di un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento validi;
2) un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti:
- generalità complete delle gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita);
- mese di gravidanza;
3) copia della separazione consensuale o giudiziale che può essere sostituita con una dichiarazione sottoscritta davanti all'impiegato addetto; questo tipo di dichiarazione può essere resa anche in caso si tratti di separazione di fatto.
Per poter effettuare il prericonoscimento occorre che dalla data dell'omologazione o dalla pronuncia della separazione giudiziale oppure dalla data della comparizione dei coniugi avanti al Giudice, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio, siano trascorsi 300 giorni, questa prassi si segue anche nei casi di separazione di fatto
I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
- attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto;
- i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
- l’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento.