Va sempre presentata la documentazione prevista per qualsiasi denuncia di morte
Se il trasporto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (Italia, Germania, Belgio, Cile, Egitto, Portogallo, Francia, Svizzera, Cecoslovacchia, Turchia, Austria, Zaire, Messico, Romania) la documentazione da presentare è la seguente:
• istanza, completa di marca da bollo da €uro 16,00, all’Ufficio Decessi del Comune dove si trova il cadavere;
• autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’Ufficio Decessi del Comune in cui è avvenuta la morte;
• estratto dell’atto di morte;
• certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e che il decesso non è dovuto a malattia infettiva;
Se il trasporto è diretto in Paesi non aderenti alla predetta Convenzione di Berlino la documentazione da predisporre è la seguente:
• istanza, completa di marca da bollo da €uro 16,00, all’Ufficio Decessi del Comune dove si trova il cadavere;
• autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall’Ufficio Decessi del Comune in cui è avvenuta la morte;
• estratto dell’atto di morte;
• certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e che il decesso non è dovuto a malattia infettiva;
• nulla osta all’ingresso del cadavere nel Paese estero di destinazione, rilasciato dall’Autorità Consolare straniera in Italia su istanza dei congiunti del defunto, del convivente del defunto, del delegato dei congiunti/del convivente del defunto, dell’Impresa di Onoranze Funebri incaricata;
• l’Ufficio Decessi informa del rilascio del passaporto mortuario la Prefettura di frontiera, attraverso cui il feretro uscirà dal territorio nazionale.