Rateizzazione degli importi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Riferimenti normativi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Documenti
RATEIZZAZIONI
ai sensi dell'art. 27 bis del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti :
E’ garantita la possibilità di effettuare ulteriore rateizzazioni di ciascuna delle rate stabilite annualmente con apposita delibera di consiglio Comunale:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuate secondo i criteri dell’art. 18 comma 1, del presente regolamento per le utenze domestiche e dell’art. 18 comma a) secondo e terzo punto del vigente Regolamento Generale delle Entrate per le utenze non domestiche;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
L’ulteriore rateizzazione di ciascuna rata, che non potrà prevedere rate di importo inferiore ad Euro 30,00, potrà essere concessa in un numero massimo di 3 rate, con scadenze mensili;
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione;
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuate secondo i criteri dell’art. 18 comma 1, del presente regolamento per le utenze domestiche e dell’art. 18 comma a) secondo e terzo punto del vigente Regolamento Generale delle Entrate per le utenze non domestiche;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
L’ulteriore rateizzazione di ciascuna rata, che non potrà prevedere rate di importo inferiore ad Euro 30,00, potrà essere concessa in un numero massimo di 3 rate, con scadenze mensili;
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione;
AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI :
1. Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di pagamento, provvedimenti di accertamento ed ingiunzioni, fatta salva l’applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse rateizzazioni di pagamento, su richiesta del debitore, alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al debito della medesima natura (tributaria/patrimoniale); in tal caso le soglie d’importo di cui alle successive lettere b), c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, domanda di rateizzazione complessiva.
2. E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al debito della medesima natura (tributaria/patrimoniale); in tal caso le soglie d’importo di cui alle successive lettere b), c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, domanda di rateizzazione complessiva.
3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore alle seguenti condizioni:
a. in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:
• le persone fisiche devono allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta;
• le Società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.) dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia della dichiarazione dei redditi e/o del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente a quello della data di richiesta;
• le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio, dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia del bilancio di esercizio nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità (L'indice di liquidità si intende così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente) che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro.
L’Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.
b. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
• da euro 100,01 a euro 500,00: da 2 a 4 rate mensili;
• da euro 500,01 a euro 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili;
• da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
• da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
• oltre euro 20.000,00: da 37 a 72 rate mensili.
c. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
d. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
e. Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.
f. Applicazione della sanzione ridotta per adesione all’accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell’originario avviso di accertamento di riferimento.
4. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il 60° giorno dalla data di notifica dell’atto di accertamento o dell’avviso di pagamento.
5. La domanda di rateizzazione relativa ad entrate di natura tributaria può riguardare solo annualità pregresse.
a. in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:
• le persone fisiche devono allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta;
• le Società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.) dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia della dichiarazione dei redditi e/o del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente a quello della data di richiesta;
• le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio, dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia del bilancio di esercizio nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità (L'indice di liquidità si intende così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente) che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro.
L’Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.
b. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
• da euro 100,01 a euro 500,00: da 2 a 4 rate mensili;
• da euro 500,01 a euro 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili;
• da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
• da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
• oltre euro 20.000,00: da 37 a 72 rate mensili.
c. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
d. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
e. Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.
f. Applicazione della sanzione ridotta per adesione all’accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell’originario avviso di accertamento di riferimento.
4. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il 60° giorno dalla data di notifica dell’atto di accertamento o dell’avviso di pagamento.
5. La domanda di rateizzazione relativa ad entrate di natura tributaria può riguardare solo annualità pregresse.
Ultimo aggiornamento pagina: 14/06/2024 15:36:28