APPLICAZIONE BONUS FACCIATE

L’ Agenzia delle Entrate ha elencato nella circolare n. 2 del 2020 gli interventi ammessi al beneficio cosiddetto “Bonus facciate”, per il recupero o restauro della facciata esterna. Una disposizione prevista dalla legge di bilancio 2020 (n. 160...
Data:

18 giugno 2020

Tempo di lettura:

2 min

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L’ Agenzia delle Entrate ha elencato nella circolare n. 2 del 2020 gli interventi ammessi al beneficio cosiddetto “Bonus facciate”, per il recupero o restauro della facciata esterna. Una disposizione prevista dalla legge di bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019) che ha introdotto la detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute per tutti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Il “bonus facciate”, che con il suo sconto fiscale consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti incentiva gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, senza un limite massimo di spesa. Un’agevolazione di cui tutti possono beneficiare: inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

REQUISITI
Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone “A” e “B”, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

INDIVIDUAZIONE delle AREE ASSIMILABILI del COMUNE DI PAVONE CANAVESE:
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2020 si è provveduto all’individuazione delle aree assimilabili alle ZONE A E B di cui al dm n. 1444/1968 e all’introduzione di ulteriori agevolazioni per l’applicazione del cd. “Bonus facciate” di cui all’articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, stabilendo che:
1. La zona omogenea A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è assimilabile agli Insediamenti storici negli ambiti: “Nuclei Storici” e “Nuclei d’impianto storico” individuati nella cartografia del vigente PRGC nelle Aree prevalentemente residenziali (R1).
2. La zona omogenea B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è assimilabile agli ambiti ricompresi all’interno del Territorio Urbanizzato a prescindere dalle destinazioni d’uso presenti, così come individuato nella cartografia del vigente PRGC nelle aree:
• Aree consolidate prevalentemente Residenziali a Capacità Insediativa Esaurita (R2);
• Aree consolidate in Area Agricola a Capacità Insediativa Esaurita (A2).

Si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate per maggiori informazioni/aggiornamenti.

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Ultimo aggiornamento pagina: 18/06/2020 13:39:33

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