Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri
Informazione sull' iscrizione anagrafica di cittadini stranieri e comunitari
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il cittadino dell'Unione Europea e i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, sono tenuti a iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.
Descrizione
Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari hanno il diritto di soggiornare e circolare liberamente nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza particolari formalità, l’unica condizione richiesta è il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.
I cittadini di Stati che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, anche se familiari di cittadini europei, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, se è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. In caso di soggiorno per affari, turismo, visita o studio di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno.
Il cittadino dell'Unione Europea e i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, sono tenuti a iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.
I cittadini di Stati che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, anche se familiari di cittadini europei, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, se è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. In caso di soggiorno per affari, turismo, visita o studio di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno.
Il cittadino dell'Unione Europea e i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, sono tenuti a iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.
Come fare
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente può essere effettuata dal cittadino straniero, su richiesta presentata personalmente su apposito modulo (vedi la pagina dedicata alle iscrizioni anagrafiche e ai cambi di abitazione), allegando la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i 14 anni ,deve possedere un proprio permesso di soggiorno);
Cosa serve
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PER I CITTADINI EUROPEI
A)Lavoratori subordinati e autonomi
Passaporto valido o carta d'identità nazionale valida per l'espatrio (purché contenente tutte le generalità del richiedente).
Idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero; o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura comprovante lo stato di familiare.
Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga) se lavoratori subordinati o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate se lavoratori autonomi
B)Chi non svolge attività lavorativa:
Attestazione che dimostri il possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari.
Copia dell'estratto conto dal quale risulti tale disponibilità economica;
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. Sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni, che rispettino i requisiti del D. Lgs. 30/2007. Sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 (tutti sostituiti dal modello S1 a partire dal 01/03/2012) rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza.
C)Cittadini Studenti (non lavoratori)
copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
Documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*
Autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato.
Attestazione di copertura dei rischi sanitari
A)Lavoratori subordinati e autonomi
Passaporto valido o carta d'identità nazionale valida per l'espatrio (purché contenente tutte le generalità del richiedente).
Idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero; o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura comprovante lo stato di familiare.
Documenti comprovanti l'attività lavorativa svolta in Italia (contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, ultima busta paga) se lavoratori subordinati o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate se lavoratori autonomi
B)Chi non svolge attività lavorativa:
Attestazione che dimostri il possesso di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari.
Copia dell'estratto conto dal quale risulti tale disponibilità economica;
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione, della durata minima di un anno, che copra tutti i rischi sanitari. Sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni, che rispettino i requisiti del D. Lgs. 30/2007. Sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 (tutti sostituiti dal modello S1 a partire dal 01/03/2012) rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza.
C)Cittadini Studenti (non lavoratori)
copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
Documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*
Autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato.
Attestazione di copertura dei rischi sanitari
D)Familiari di cittadini comunitari aventi autonomo diritto di soggiorno:
Copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza
Copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);*
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, c.3, lett. b), del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.
Se il familiare è cittadino extracomunitario, è necessario presentare:
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE, oppure ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.
Il genitore comunitario di minore italiano, ai fini della regolarità del soggiorno e della successiva richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica, deve solamente dimostrare il rapporto di filiazione con idonea documentazione.
Copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza
Copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);*
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, c.3, lett. b), del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.
Se il familiare è cittadino extracomunitario, è necessario presentare:
Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE, oppure ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.
Il genitore comunitario di minore italiano, ai fini della regolarità del soggiorno e della successiva richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica, deve solamente dimostrare il rapporto di filiazione con idonea documentazione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, PER I CITTADINI NON COMUNITARI
A) Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità
Una copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
Una copia del titolo di soggiorno in corso di validità
Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (necessari per registrare in anagrafe il rapporto di parentela e rilasciare le relative certificazioni)
B) Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
Una copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
Una copia del titolo di soggiorno scaduto
Ricevuta della richiesta del rinnovo del titolo di soggiorno
Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (necessari per registrare in anagrafe il rapporto di parentela e rilasciare le relative certificazioni)
D) Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
1. Una copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
2. Ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
3. Fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico
4. Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (necessari per registrare in anagrafe il rapporto di parentela e rilasciare le relative certificazioni)
1. Una copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
2. Ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
3. Fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico
4. Copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (necessari per registrare in anagrafe il rapporto di parentela e rilasciare le relative certificazioni)
Cosa si ottiene
L'iscrizione nellì'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
Per i Cittadini Comunitari - Attestato di iscrizione anagrafica o Attestato di soggiorno permanente
Ai sensi del D.Lgs. 30/2007 i cittadini comunitari possono richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica o l'attestazione di soggiorno permanente se regolarmente residenti da almeno 5 anni in un comune italiano.
L'attestato di soggiorno permanente certifica al cittadino dell’Unione la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente in Italia, e viene rilasciato dal Comune di residenza dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale (artt. 14 e 16 D. Lgs. n. 30/2007).
Sono previsti alcuni casi di maturazione del diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art. 15 D. Lgs. n. 30/2007).
Il diritto si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
L'istanza per l'attestazione di iscrizione o per l'attestato permanente in bollo (in corso di validità) deve essere presentata all'ufficio protocollo corredata dalle fotocopie dei seguenti documenti:
- lavoratori subordinati: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale,ultima busta paga o contratto di lavoro da cui si evincano gli identificativi INPS e INAIL;
- lavoratori autonomi: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale numero di attribuzione di Partita Iva e iscrizione all'Ufficio delle Imprese;
- familiari di cittadino UE che svolge attività lavorativa in Italia o di cittadino italiano: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale e autocertificazione di vivenza a carico;
- studenti: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale, certificato di frequenza scolastica e ricevuta della polizza assicurativa che copra le spese sanitarie per almeno un anno;
- cittadini in possesso di idonei mezzi economici: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale, dichiarazione di disponibilità economica per se stesso e eventualmente per i familiari a carico e ricevuta della polizza assicurativa che copra le spese sanitarie per almeno un anno.
Ai sensi del D.Lgs. 30/2007 i cittadini comunitari possono richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica o l'attestazione di soggiorno permanente se regolarmente residenti da almeno 5 anni in un comune italiano.
L'attestato di soggiorno permanente certifica al cittadino dell’Unione la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente in Italia, e viene rilasciato dal Comune di residenza dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale (artt. 14 e 16 D. Lgs. n. 30/2007).
Sono previsti alcuni casi di maturazione del diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art. 15 D. Lgs. n. 30/2007).
Il diritto si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
L'istanza per l'attestazione di iscrizione o per l'attestato permanente in bollo (in corso di validità) deve essere presentata all'ufficio protocollo corredata dalle fotocopie dei seguenti documenti:
- lavoratori subordinati: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale,ultima busta paga o contratto di lavoro da cui si evincano gli identificativi INPS e INAIL;
- lavoratori autonomi: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale numero di attribuzione di Partita Iva e iscrizione all'Ufficio delle Imprese;
- familiari di cittadino UE che svolge attività lavorativa in Italia o di cittadino italiano: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale e autocertificazione di vivenza a carico;
- studenti: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale, certificato di frequenza scolastica e ricevuta della polizza assicurativa che copra le spese sanitarie per almeno un anno;
- cittadini in possesso di idonei mezzi economici: documento d'identità valido, passaporto, codice fiscale, dichiarazione di disponibilità economica per se stesso e eventualmente per i familiari a carico e ricevuta della polizza assicurativa che copra le spese sanitarie per almeno un anno.
Tempi e scadenze
La richiesta di iscrizione in ANPR deve essere presentata non appena è stata stabilita la dimora abituale nel Comune e si è in possesso dei documenti comprovanti la regolarità del soggiorno
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 14/06/2023 15:30:48
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